La Suprema Corte, con sentenza n. 24100 del 26 settembre 2019, ha chiarito che il regime indennitario istituito dall’art. 32, comma V, della L. n. 183/2010 – in virtù del quale, nei casi di nullità e conseguente conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro alla corresponsione di un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’ articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 –, si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in quanto fattispecie in cui ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione.
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