La Corte di Cassazione, con ordinanza n.12437 del’11 maggio 2021, ha chiarito che, sul piano sostanziale, quando il chiamato all’eredità si trovi, al momento dell’apertura della successione, nel possesso di beni ereditari, l’onere del compimento dell’inventario nel termine di legge condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d’inventario, ma anche quella di rinunciare all’eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius. Inoltre, sul piano processuale, nel caso in cui l’erede debitore eccepisca di avere rinunciato all’eredità, la prova del mero decorso del temine previsto dall’art. 485 c.c., senza che l’inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all’eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina di per sé l’inefficacia della rinuncia.
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