La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29981 del 31 dicembre 2020, ha stabilito che l’equilibrio della decisione del giudice, cui compete la nomina di un amministratore di sostegno, deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata; di conseguenza occorre verificare se la riscontrata esigenza di protezione della persona, capace ma in stato di fragilità, risulti già assicurata da una rete familiare all’uopo organizzata e funzionale, oppure se non vi sia alcun supporto e alcuna adeguata tutela, dal momento che il ricorso all’istituto si giustifica solo nel secondo caso.
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