La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 7194 del 15 marzo 2021, ha chiarito che l’amministrazione di sostegno con funzione meramente assistenziale non priva l’amministrato della capacità di testare, escludendo quindi l’applicabilità della disciplina in tema di interdizione. Per l’effetto, non sussiste incapacità a ricevere per testamento né dell’amministratore di sostegno del de cuius né della moglie del primo, nel caso di amministrazione assistenziale e non sostitutiva.
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