L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 15 del 7 gennaio 2021, ha negato la possibilità di accedere al Superbonus ex art. 119 e 121 del D.L. 34/2020 al contribuente che intende effettuare interventi edilizi su un immobile composto da tre unità immobiliari, disposte su due piani, al fine di creare due unità immobiliari accostate completamente indipendenti e con accessi autonomi su giardini di proprietà, da adibire rispettivamente a prima e seconda casa, con passaggio, per il profilo dell’efficientamento energetico, dalla classe G alla classe A2. La configurazione dell’immobile di proprietà dell’istante, infatti, non è riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti; e neppure rileva la circostanza che al termine dei lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà. In ogni caso, il contribuente potrà fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio ex artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, in presenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni e a condizione che vengano l’effettuati tutti gli adempimenti richiesti.
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