La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15633 del 22 luglio 2020, ha chiarito che vi è abuso del diritto potestativo al congedo parentale solo in caso di utilizzo dello stesso per scopi diversi o sviati da quelli normativamente previsti e non anche nel caso in cui il lavoratore, godendone in maniera frazionata, finisca per rendere una prestazione che, proprio per la sua discontinuità, risulti difficilmente utilizzabile dal datore di lavoro.
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