La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6796 del 2 marzo 2022, ha confermato la decisione assunta dal giudice del merito il quale sebbene abbia ritenuto provata la condotta del lavoratore che ha fruito dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992 per lo svolgimento di attività estranee alle finalità proprie dell’istituto, ha stabilito che la stessa non presentasse una gravità tale da determinare la sanzione del licenziamento. Il suddetto comportamento del lavoratore, quindi, non integrando la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, avrebbe richiesto l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970, rivelandosi sproporzionata la misura del licenziamento di cui al successivo comma 5.
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