Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2866 del 5 febbraio 2021, hanno chiarito che la notifica del verbale di sanzione amministrativa elevato nel territorio italiano nei confronti di un cittadino tedesco non può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale. La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino senza la prevista assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione (ex art. 2, Convenzione di Strasburgo) comporta la nullità della notificazione. Tale nullità deve, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione è svolta e, quindi, secondo la legge italiana.