La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1476 del 25 gennaio 2021, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la c.d. adozione mite che, a differenza dell’adozione c.d. legittimante, non comporta l’esclusione dei rapporti tra l’adottato e la sua famiglia di origine. Pertanto, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una soluzione cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse.