L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 524 del 4 novembre 2020, ha chiarito che un ente non commerciale – nello specifico un ente religioso –, proprietario di immobili ad uso residenziale di categoria catastale A2/, può beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura previsti dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in relazione agli interventi rientranti nei requisiti definiti per il c.d. Superbonus qualora rientri tra i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del succitato decreto (organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/1991, associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000 ). Diversamente, gli enti religiosi potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.
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