La Corte di Cassazione, con sentenza n. 270 del 12 gennaio 2021, ha chiarito che l’opposizione a una cartella di pagamento, finalizzata alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del Codice della strada, deve essere proposta, nel termine di giorni trenta a pena di inammissibilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non ai sensi dell’art. 615 del codice di rito civile, qualora la parte deduca che la stessa costituisca il primo atto tramite il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità ovvero dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del Codice della strada.
Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf