La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25018 del 9 novembre 2020, ha chiarito che la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – quale responsabilità di tipo oggettivo – postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Conseguentemente, ai fini risarcitori, il danneggiato è tenuto a dimostrare il nesso eziologico sussistente tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria.
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