L’art. 6, comma 6, della L. n. 431/1998 prevede che, durante i periodi di sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione e comunque fino all’effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell’art. 1591 c.c., una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente, accertata dall’ISTAT, maggiorata del 20%.
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