Nell’ambito dei rapporti tra privati, accade frequentemente che un soggetto, spinto da legami parentali e sentimenti di amicizia e cortesia, consenta a terzi di abitare il proprio immobile senza pretendere in cambio alcun corrispettivo, in forza del c.d. contratto di comodato ad uso abitativo. Al riguardo, il codice civile non individua alcun limite alla durata del comodato, attribuendo alle parti la facoltà di determinarla liberamente, ivi includa quella di non prevedere la fissazione di alcun temine finale del contratto.
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