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Richiesta di risarcimento danni del terzo trasportato

  • Aggiornamento del 17/07/2019
  • Autore: Redazione Duepuntozero

La procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle assicurazioni non si applica ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli – c.d. sinistri multipli o tamponamenti a catena – né ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero – ipotesi che ricade nella competenza dell’UCI – né in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato. In quest’ultima ipotesi, il terzo trasportato danneggiato è tenuto ad inoltrare la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (art. 148, cod.ass.). La procedura di risarcimento del danno prevista per l’ipotesi in cui la richiesta sia rivolta non alla propria compagnia di assicurazione ma a quella del veicolo responsabile prevede termini per la formulazione dell’offerta al danneggiato più lunghi: 60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro (termine che si riduce a 30 giorni nel caso in cui il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro) per i sinistri con soli danni a cose e 90 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso.

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