Il funzionario di fatto identifica una figura creata appositamente dalla dottrina per l’esercizio dell’azione amministrativa da parte di un soggetto non avente la connessa legittimazione a compiere detta azione. La cd. teoria del funzionario di fatto implica l’ammettere come legittimi gli atti dal medesimo posti in essere qualora “si tratti di esercizio di funzioni essenziali e/o indifferibili, che per loro natura riguardino i terzi con efficacia immediata e diretta”. Ne deriva che tale teoria può essere invocata solamente a vantaggio dei terzi e non a vantaggio dell’amministrazione procedente, assolvendo alla opportunità di salvaguardia della continuità dell’azione amministrativa e, al contempo, al bisogno di tutela dell’affidamento dell’amministrato che, senza colpa ed in buona fede, ha considerato valido l’esercizio della funzione pubblica.
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