L’art. 1552 c.c. definisce la permuta quale quel contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose od altri diritti da un contraente all’altro. Trattasi di una doppia vendita ove il corrispettivo non consiste nel pagamento di una somma in denaro ma nello scambio reciproco di beni e/o diritti. L’aggiornamento riporta un fac simile di contratto di permuta di area edificabile con edificio da costruire.
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