La Suprema Corte, con ordinanza n. 2328/2018, ha affermato la responsabilità a pari titolo del condominio e del Comune ex art. 2051 c.c. per i danni subiti da un pedone scivolato sulla grata di un cavedio condominiale posto sul marciapiede. I giudici di legittimità hanno, dunque, cassato con rinvio la sentenza impugnata, chiedendo al giudice di seconda istanza di riesaminare il caso applicando i seguenti principi di diritto: a) la stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore; b) la realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile.
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