Come sovente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nei casi di danno da insidia stradale – danno cagionato da una buca nel manto stradale o dalla presenza di materiale pericoloso sull’asfalto, nonchè da marciapiedi sconnessi, guardrail non in sicurezza, griglie di tombini rotte, etc… – la responsabilità è ascrivibile alla Pubblica Amministrazione, la quale, in quanto proprietaria o gestore del bene demaniale, è tenuta al risarcimento del danno per omessa o insufficiente manutenzione delle rete stradale (ex art. 2051 c.c.). L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di chiamata in causa della compagnia assicurativa della Pubblica Amministrazione.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf