L’Ente proprietario o gestore della strada, come più volte chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, si presume responsabile, ai sensi dell’art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. L’aggiornamento include un fac simile di richiesta stragiudiziale di risarcimento danni con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (ex art. 3, D.L. n. 132/2014), applicabile nella pratica nelle ipotesi in cui la responsabilità del sinistro è ascrivibile al Comune proprietario della strada, tenuto alla custodia e manutenzione delle strade cittadine anche a tutela dell’incolumità degli utenti.
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