Proposta ed accettazione sono atti revocabili fino al momento della conclusione del contratto. Il codice civile prevede che la revoca dell’accettazione debba giungere al proponente prima della stessa accettazione tant’è che questo atto lo si considera di natura recettizia e svolge funzione di tutela alle libertà negoziali delle parti. Si richiama esplicitamente il comma 2 dell’art. 1328 c.c. il quale dispone che: “L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione”. Si rende disponibile fac simile di revoca relativa all’accettazione.
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