La condizione di un contratto è risolutiva quando gli effetti prodotti dal negozio in essere si ripercuotono sino alla durata della condizione stessa. L’art. 1353 c.c. (“Contratto condizionale” – Libro IV, Titolo II, Capo III) afferma che: “Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”. Circa la liceità e impossibilità delle condizioni si richiama l’art. 1354 c.c. non tralasciando di sottolineare che l’illiceità è esclusa da qualsiasi protezione dell’ordinamento. Riguardo ai termini di risoluzione per le parti e alla clausola risolutiva espressa si richiamano gli artt. 1456 e 1457. Di seguito un esempio di applicazione della clausola risolutiva.
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