Con il patto di opzione le parti hanno rispettivamente: (promittente) l’obbligo della stipula del contratto e (promissario) il diritto di esigere la stipula dello stesso con preferenza su altri. L’opzione riferibile al contratto in questione è prevista dall’art. 1331 c.c. e, attraverso tale procedimento contrattuale, si ottiene di vincolare una delle parti ad una specifica dichiarazione mentre l’altra parte resterà libera di accettarla o meno. Tale tipologia contrattuale si perfeziona con l’atto unilaterale del titolare dell’opzione.
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