L’avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale le parti di un contratto decidono di subordinare l’efficacia, la risoluzione del contratto o patto che lo compone è, nel diritto privato, denominato “condizione”. La norma che prevede la possibilità del c.d. “contratto condizionale” è disciplinata dall’articolo 1353 c.c. (Libro IV, Titolo II, Capo III) che permette alle parti di dare rilevanza contrattuale, per necessità personali, ad eventi, ossia condizioni, che assumono valenza contrattuale. Includiamo a tal riguardo fac simile di condizione causale da includere in sede di stipula contrattuale.
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