Secondo la soluzione proposta dal Tribunale di Bologna (sentenza n. 493 del 10 ottobre 2015) in materia di ripartizione delle spese necessarie alla realizzazione delle misure antincendio, le spese per la protezione passiva delle parti comuni va ripartita in base alle tabelle millesimali ex art. 1123, comma 1 e 3, c.c., mentre le spese di protezione passiva, relative alle parti di proprietà esclusiva, spettano ai proprietari delle stesse.
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