La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5110 del 17 febbraio 2023, ha ribadito che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione ex art. 1137, comma 2, c.c. nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
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