La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9800 del 25 marzo 2022, in continuità con precedenti orientamenti in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, ha chiarito che nel caso in cui la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della L n. 223/1991 sia carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta e si sia, pertanto, risolta nell’accertata illegittima applicazione di tali criteri, il licenziamento è annullabile, con conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
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