La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di tutte quelle norme dell’ordinamento italiano – definite discriminatorie e lesive dell’identità del figlio – che comportano l’automatica attribuzione ai figli del cognome del padre.
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