Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3101 del 2 febbraio 2022, hanno chiarito che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1, comma 1, D.L. n. 220/2003).
Pertanto, mentre la cd. “giustizia sportiva” costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, di contro sempre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
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