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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: l’impossibilità di repechage

  • Aggiornamento del 16/02/2022
  • Autore: Redazione Duepuntozero

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1386 del 18 gennaio 2022, ha chiarito che il giustificato motivo oggettivo che rende legittimo l’intimato licenziamento si configura proprio in assenza  di collocazioni alternative del prestatore d’opera all’epoca del licenziamento stesso, c.d. repechage; inoltre, il valido esercizio del diritto potestativo del datore di lavoro è condizionato dalla sussistenza della suddetta condizione  nel momento in cui è espressa la volontà di recedere e non in un momento successivo.

Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf

Opera a cui si riferisce questo aggiornamento

CODICE DEL LAVORO

CODICE DEL LAVORO

commentato e annotato con la giurisprudenza
  • AA.VV.
  • Nov 2021
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