La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1386 del 18 gennaio 2022, ha chiarito che il giustificato motivo oggettivo che rende legittimo l’intimato licenziamento si configura proprio in assenza di collocazioni alternative del prestatore d’opera all’epoca del licenziamento stesso, c.d. repechage; inoltre, il valido esercizio del diritto potestativo del datore di lavoro è condizionato dalla sussistenza della suddetta condizione nel momento in cui è espressa la volontà di recedere e non in un momento successivo.
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