La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34100 del 12 novembre 2021, ha dichiarato erronea la ripartizione a carico di entrambi i genitori, operata dal decidente del merito, quali spese straordinarie, delle tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, atteso che per uno studente universitario corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo.
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