L’art. 521 c.p.c. stabilisce che, decorso il termine di cui all’art. 501 c.p.c., il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni e dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione. Il presente aggiornamento riporta fac simile di istanza di assegnazione di titoli di credito il cui valore risulta da listini di borsa o mercato.
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