Ai sensi di quanto disposto dall’art. 542 c.p.c., se i creditori non raggiungono un accordo sulla predisposizione di un piano di distribuzione di quanto ricavato o il giudice dell’esecuzione non approva detto piano, ognuno di essi può chiedere, mediante apposita istanza – di cui si allega fac simile al presente aggiornamento –, che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
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