L’art. 518, comma VII, c.p.c. prevede che, il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello inizialmente indicato. Il presente aggiornamento riporta fac simile di istanza per l’integrazione del pignoramento mobiliare.
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