Ai sensi di quanto disposto dall’art. 513, comma 3, c.p.c. il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre. Il presente aggiornamento riporta fac simile di verbale di pignoramento di beni rinvenuti nella cassetta di sicurezza.
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