La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34701 del 16 novembre 2021, ha chiarito che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo – avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato -; incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione sia regolarmente funzionante.
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