La Corte di cassazione, con ordinanza n. 25893 del 23 settembre 2021, ha precisato che, in tema di contratto di comodato di bene immobile, la nozione di “urgente e impreveduto bisogno” – di cui al comma II dell’art. 1809 c.c. –, sebbene faccia riferimento alla necessità del comodante di appagare esigenze personali e non a quella di procurarsi un utile tramite una diversa opportunità di impiego del bene, può consistere anche nelle diminuite possibilità economiche del comodante che richiede la restituzione del bene.
Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf