Il giudice dell’esecuzione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 559 c.p.c., su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il presente aggiornamento riporta fac simile di ordinanza di nomina di custode estraneo del bene pignorato.
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