L’art. 543, comma quinto, c.p.c. prevede che, nei casi in cui si procede ex art. 492-bis, decorso il termine dilatorio del pignoramento di cui all’art. 501 c.p.c., il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Il presente aggiornamento riporta fac simile di istanza di assegnazione o vendita di beni pignorati a seguito di ricerca con modalità telematiche.
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