L’art. 12 del D.lgs. n.28/2010 – nella versione introdotta dal Decreto del fare, convertito con la L. 9 agosto 2013, n. 98 -, prevede che, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il presente aggiornamento riporta fac simile di atto di precetto su verbale di conciliazione.
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