La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20555 del 19 luglio 2021, ha chiarito che una canna fumaria, sebbene ricavata in parti comuni dell’edificio, non è necessariamente di proprietà comune potendo appartenere ad uno solo dei condomini ove destinata a servire esclusivamente l’appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione.
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