La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3318 del 10 febbraio 2021, ha chiarito che, in caso di opposizione a cartella esattoriale per omessa regolare notifica dell’ordinanza di ingiunzione, riguardante una sanzione amministrativa irrogata, proposta in via recuperatoria, è onere del ricorrente che ha proposto ricorso gerarchico interno avverso l’accertamento dell’infrazione amministrativa notificata, dedurre non solo l’omessa regolare notifica dell’atto costituente la premessa dell’emissione della cartella esattoriale, ma anche il motivo di illegittimità dell’illecito contestato.
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