Costituisce illecito endofamiliare ogni violazione dei doveri familiari e genitoriali perpetrata, all’interno del nucleo familiare, da un membro nei confronti di uno o più membri facenti parte del medesimo nucleo. La particolare tipologia di danno che ne consegue, derivante dalla lesione dei diritti della persona inviolabili e costituzionalmente garantiti, è tale da incidere pesantemente sulla sfera psicologica e formativa del danneggiato. Sulla base di tali riflessioni, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9188 del 2 aprile 2021, ha confermato quanto stabilito nei precedenti gradi di un giudizio di separazione personale tra coniugi, nell’ambito dei quali veniva attribuita l’addebitabilità esclusiva della separazione al coniuge che, con modalità traumatiche, aveva determinato la rottura del rapporto coniugale e, conseguentemente, veniva statuita la condanna dello stesso, per condotte illecite endofamiliari, al risarcimento dei danni morali – non lievi – arrecati ai figli minori adottivi.
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