Il contratto di appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e ss. c.c., è quel contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Trattasi di un contratto sinallagmatico, consensuale, di tipo oneroso e, in linea di principio, a forma libera non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma. Come, infatti, chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, non richiedendo la stipulazione del contratto d’appalto privato la forma scritta ex lege né ad substantiam né ad probationem, potendo, pertanto, lo stesso essere concluso anche per facta concludentia – ovvero attraverso comportamenti che, alla luce delle circostanze cui si accompagnano, lasciano inequivocabilmente intendere l’esistenza di un’implicita volontà negoziale -, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (Cass., sent. n. 2303/2017; Cass., sent. n. 14006/2017).
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