La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8938 del 31 marzo 2021, riprendendo un consolidato e costante orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che il coerede, in ragione del titolo che gli è proprio, può godere con pienezza dell’intero bene senza che con ciò manifesti animo di possessore esclusivo, con la conseguenza che l’aver compiuto opere di manutenzione, anche straordinarie, non potrebbe giammai costituire utile interversione (ex art. 1164 c.c.), occorrendo che inequivocabilmente egli impedisca il compossesso degli altri contitolari, escludendoli dal godimento del bene, presumendosi, in difetto, che abbia agito nella qualità.
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