La Corte di Cassazione, con ordinanza n.7874 del 19 marzo 2021, ha chiarito che l’amministratore di condominio, revocato per delibera dell’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni ex art. 1725 c.c., salvo che sussista una giusta causa ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.
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