La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 32 e 33 del 10 marzo 2021, è tornata a pronunciarsi sul riconoscimento dello status filiationis nei confronti del genitore d’intenzione, nel caso di nascita a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento ovvero nel caso di ricorso alla gestazione per altri, oggetto di divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 12, comma 6, della L. n. 40/2004. In entrambe le pronunce, i giudici costituzionali affermano con chiarezza l’insufficienza dell’attuale disciplina e la doverosità di un intervento da parte del legislatore al fine di elaborare soluzioni normative che tutelino l’interesse superiore del minore a veder riconosciuto il legame di filiazione anche con il genitore non biologico, bilanciando, però, detto interesse con lo scopo legittimo dell’ordinamento a disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, penalmente sanzionata.
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