La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4215 del 17 febbraio 2021, ha chiarito che, in tema di divorzio, ai fini della determinazione dell’importo dovuto dall’ex coniuge, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell’assegno divorzile, calcolato ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, anche gli introiti percepiti dal medesimo a seguito di inadempimento nella corresponsione dell’assegno di separazione, corrisposti in unica soluzione a seguito di azione esecutiva svolta con successo.