La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018, si è pronunciata sulla questione del diritto di attribuzione del trattamento pensionistico di reversibilità dell’ex coniuge, previsto e disciplinato dall’art. 9 della L. n. 898 del 1° dicembre 1970, negandone il riconoscimento all’ex coniuge che abbia percepito l’assegno divorzile in unica soluzione, precludendo quest’ultima condizione “la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dell’assegno nei confronti dell’ex coniuge”.
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