Il presente aggiornamento riporta fac simile di ordinanza di liberazione con la quale il giudice dell’esecuzione ordina al debitore esecutato, nonché a qualunque possessore a qualunque titolo, di rilasciare l’immobile pignorato, disponendo, ai fini dell’attuazione dell’ordine in questione, l’esecuzione da parte del custode delle modalità di cui all’art. 560, comma 4, c.p.c..
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